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Di seguito un elenco con le risposte alle domande più frequenti:  

Che cosa fa il notaio in sede di stipula dell'atto?

Il notaio in sede di stipula dell'atto (sia esso una compravendita, un mutuo, la costituzione di una società) deve anzitutto leggere l'atto pubblico. Il suo compito non si esaurisce tuttavia in questo: egli deve infatti spiegarne il contenuto, eventualmente dando conto di quegli aspetti in relazione ai quali le parti gli chiedono spiegazioni. In particolare il notaio provvede a consigliare imparzialmente le parti relativamente alle eventuali problematiche che possono sorgere nel corso della conclusione del contratto, aiutandole a superarle quando ciò sia possibile.

Quale è la responsabilità del notaio in relazione all'atto stipulato?

Il notaio risponde dell'esatta identificazione delle parti e dei poteri delle stesse (si pensi alla partecipazione all'atto di una società, di un'associazione, di una fondazione, etc. in relazione alle quali occorra aver compiuto un preventivo controllo circa i poteri dell'organo presente in fase di stipulazione). Il notaio risponde altresì dell'eventuale esistenza di vincoli, pesi, trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli che non siano stati esplicitati nell'atto.   

Di che cosa, al contrario, non risponde il notaio? 

Il notaio non risponde dell' identificazione dell'immobile oggetto della vendita, nel senso che le parti non potranno sostenere di non essere state attente in sede di lettura dell'atto o di non aver provveduto a controllare che quanto indicato nell'atto corrispondeva esattamente a quanto intendevano rispettivamente vendere o acquistare. In questo senso può essere davvero opportuno farsi ausiliare da un tecnico di fiducia (architetto, geometra, perito) al fine di accertare la rispondenza delle schede catastali alla reale situazione di fatto ed al risultato che le parti intendono realmente raggiungere.

Il notaio si occupa solamente di predisporre atti (compravendite, mutui, etc.)?

L'attività notarile del tutto prevalente è costituita dalla stipulazione degli atti pubblici a richiesta delle parti. Tuttavia essa è sempre più affiancata dall'assistenza professionale che le parti richiedono anche in relazione ad aspetti complementari ed ulteriori rispetto a quelli tipicamente e strettamente notarile. Questa attività di consulenza viene espletata dallo nostro studio soltanto sulla scorta di uno specifico incarico del richiedente. Le competenze verranno computate e comunicate al Cliente in funzione della complessità e del tempo dedicato alle questioni affrontate. In questo senso occorre precisare che il calcolo finale dei compensi ben può essere differente rispetto a quello risultante dalla tariffa notarile per la stipula dell'atto, ogniqualvolta essa sia stata preceduta da una speciale attività prestata nel senso più sopra chiarito.

Cosa è compreso nell'ammontare dei compensi notarili previsto dalle tariffe approvate e vigenti? 

Sono compresi gli onorari, i diritti, le spese notarili, comprensive di quelle di visura presso i pubblici uffici. Il tutto ad eccezione delle speciali indagini che si palesino necessarie in relazione alle particolari difficoltà che in concreto la pratica possa presentare. In tal caso non è detto che i maggiori oneri economici (es.: in relazione alla predisposizione di una comprevandita immobiliare) debbano sempre far carico alla parte acquirente (vale a dire quella gravata normalmente del peso economico dell'operazione). Si pensi all'indispensabilità di procedere alla preventiva trascrizione dell'accettazione tacita d'eredità che non sia stata eseguita prima di dar corso all'atto di vendita da parte degli eredi venditori del bene.

Vi sono controlli che la parte acquirente di un bene immobile debba compiere e che non risultano in quelli di cui il notaio debba usualmente occuparsi? 

Se il bene immobile oggetto della vendita corrisponde ad un appartamento in condominio, è il caso di accertare preventivamente che il venditore abbia provveduto a pagare tutte le spese condominiali. Deve infatti essere chiarito che l'acquirente di un appartamento in condominio viene ad assumere una responsabilità solidale per dette spese (in parole povere ne risponde verso l'amministrazione dello stabile senza che possa eccepire il fatto di essere divenuto proprietario soltanto da poco). È chiaro che la cosa può dar vita a situazioni molto sgradevoli: si pensi a spese condominiali arretrate molto consistenti ed al fatto che il venditore sa nullatenente. Chi mai rimborserà all'acquirente quanto versato all'amministrazione? Anche la rispondenza degli impianti alle normative vigenti o la buona condizione di essi (impianto elettrico, idraulico, scarichi e condotte, etc.) non è una questione della quale il notaio possa darsi carico (se non limitatamente alle dichiarazioni che svolge in atto la parte venditrice in relazione ad appartamenti di nuova costruzione): è dunque il caso di provvedere ad effettuare gli accertamenti del caso, meglio se coadiuvati da tecnico di fiducia. Infine il notaio non è tenuto a fare un sopralluogo per verificare se un immobile risulta diverso da quello che emerge dall'esame delle mappe catastali. Anche in relazione a questo aspetto, se vi fossero dubbi, l'ausilio di un tecnico appare opportuno.